STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“IL CERCHIO DELLA VITA”
P.I. 03666350404
ART. 1
Costituzione, denominazione e
sede
1) E’ costituita l’Associazione
culturale denominata “IL CERCHIO DELLA VITA” nella forma di
Associazione non riconosciuta, con sede nel Comune di Forlì
(FC), via Casamorata, 2.
2) L’Associazione è apolitica
e senza scopo di lucro. Gli eventuali utili realizzati debbono
essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità
istituzionali.
3) La durata dell’Associazione
è illimitata.
ART. 2
Scopi e attività
1) L’Associazione si prefigge
di promuovere la partecipazione dei propri soci alla conoscenza
delle minoranze etniche tribali e alle loro culture favorendo
progetti e iniziative benefiche di aiuto e sostegno; inoltre
attraverso varie attività si pone l’obiettivo di migliorare
il benessere psicofisico dei propri associati. Scopo primario
dell’Associazione è quello di promuovere la diffusione
della cultura e la spiritualità multietnica organizzando
la promozione di pubblicazioni, artigianato etnico, prodotti
legati al benessere, eventi, laboratori, concerti, spettacoli,
mostre, creazioni artistiche, installazioni, registrazioni,
terapie alternative varie a livello psicofisico e psicoenergetico
con possibilità di corsi e seminari di approfondimento.
2) Per la realizzazione dei propri
scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi
a valenza collettiva, l’Associazione si propone di operare in
due direzioni: la prima di sensibilizzazione e sostegno alle
minoranze etniche tribali e la seconda culturale, informativa
e terapeutica.
In senso di sensibilizzazione
e sostegno alle minoranze etniche tribali l’associazione si
propone:
a) di produrre, promuovere e
organizzare eventi, mostre, proiezioni, libri, pubblicazioni,
saggi, poesie, riviste per fare conoscere le minoranze etniche
e le loro problematiche;
b) di sensibilizzare progetti
d’aiuto tramite raccolte fondi per famiglie, scuole e altro;
c) di organizzare incontri con
gruppi e persone appartenenti a tali etnie;
d) intrattenere rapporti con
enti, associazioni e organizzazioni operanti nel settore;
e) svolgere la propria attività
sia in Italia che all’estero anche avvalendosi degli opportuni
scambi culturali esistenti fra le nazioni, in collaborazione
con le strutture comunali, provinciali, statali, europee e internazionali;
f) organizzare adozioni a distanza.
In senso culturale informativo
e terapeutico l’Associazione si propone:
h) di sensibilizzare a tecniche
d’aiuto spirituale, di promuovere pubblicazioni, artigianato
etnico, prodotti legati al benessere allo scopo di creare una
migliore armonia tra gli iscritti;
i) di creare uno spazio per terapie
alternative varie a livello psicofisico e psicoenergetico con
possibilità di corsi e seminari di approfondimento;
l) di creare laboratori artigianali
e work shop che stimolino la creatività tramite professionisti
del settore, nativi e simpatizzanti;
m) sostenere l’uguaglianza, la
liberazione dalla fame, dalla violenza e dall’oppressione; lottare
per giustizia, solidarietà, tolleranza e rispetto della
natura.
3) Per lo svolgimento delle suddette
attività, l’Associazione dovrà avvalersi prevalentemente
di prestazioni gratuite; potrà avvalersi di prestazioni
retribuite solo in caso di particolari necessità.
ART. 3
Risorse economiche
1) L’Associazione trae le risorse
economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie
attività da:
a) contributi degli aderenti
e di privati;
b) contributi dello Stato, di
enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
c) donazioni e lasciati testamentari;
d) entrate patrimoniali;
e) entrate derivanti da convenzioni
o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
f) entrate derivanti da attività
commerciali o produttive marginali o da iniziative promozionali.
2) Il fondo comune è costituito
da beni mobili e immobili che pervengano all’Associazione a
qualsiasi titolo e con le risorse di cui al comma precedente,
che costituiscono le entrate dell’Associazione. Esso non può
essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’Associazione,
né all’atto del suo scioglimento.
In caso di scioglimento per qualunque
causa il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto
ad altra associazione che persegua gli stessi scopi di utilità
sociale.
3) L’Associazione ha l’obbligo
di redigere un bilancio o un rendiconto annuale. Tale documento
predisposto dal Consiglio direttivo sarà sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea dei soci. Gli eventuali utili o avanzi di gestione
dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e non
possono essere distribuiti né ai soci né a terzi.
L’esercizio finanziario dell’Associazione
ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il
31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si intende concluso
il 31/12/2006.
ART. 4
Soci
1) Il numero degli aderenti è
illimitato.
2) Sono membri dell’Associazione
i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche e persone
giuridiche private senza scopo di lucro, che si impegnino a
contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione
e ad osservare il presente statuto. La partecipazione dei soci
alla vita associativa deve essere svolta in modo continuativo.
3) I soci sono denominati soci
ordinari. Tutti sono tenuti al versamento di una quota associativa,
la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono
deliberate annualmente dal Consiglio direttivo.
4) I soci ordinari hanno i poteri
e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee
ordinaria e straordinaria e godono dell’elettorato attivo e
passivo.
ART. 5
Criteri ammissione ed esclusione
dei soci
1) L’ammissione a socio è
subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da
parte degli interessati.
2) Sulle domande di ammissione
si pronuncia, inappellabilmente e, con obbligo di motivazione,
in caso di diniego, il Consiglio direttivo.
3) In caso di domande di ammissione
a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate
dall’esercente la patria potestà parentale; tuttavia
i soci minorenni non godono né dell’elettorato attivo,
né dell’elettorato passivo.
4) Il Consiglio direttivo, nella
persona del Presidente, cura l’annotazione dei nuovi aderenti
nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota
associativa.
5) La qualifica di socio dà
diritto di partecipare all’attività dell’Associazione.
La quota del socio o contributo associativo è intrasmissibile.
6) La qualità di socio
si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
7) Il recesso da parte dei soci
deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno
2 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
8) L’esclusione dei soci è
deliberata dal Consiglio Direttivo per:
a) mancato versamento della quota
associativa per 1 anno;
b) comportamento contrastante
con gli scopi dell’Associazione;
c) persistenti violazioni degli
obblighi statutari.
Inoltre, il Socio che commetta,
entro o fuori l’Associazione, azioni ritenute disonorevoli,
o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento
del sodalizio, può venire proposto per l’esclusione.
9) In ogni caso, prima di procedere
all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio
gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà
di replica.
10) Il socio receduto o escluso
non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 6
Doveri e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto,
i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate
dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento
corretto nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa
di cui al precedente articolo.
2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività
promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea
con diritto di voto, ad eccezione dei soci minorenni;
c) ad accedere alle cariche associative,
. ad eccezione dei soci minorenni.
3) I soci non possano vantare
alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri
cespiti di proprietà dell’Associazione.
ART. 7
Organi della Associazione
1) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente del Consiglio
Direttivo.
2) Le cariche associative vengono
ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta
comunque il rimborso delle spese sostenute.
ART. 8
L’Assemblea
1) L’Assemblea generale dei soci
è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed
è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È
composta da tutti i soci, persone fisiche o persone giuridiche
private senza scopo di lucro, purchè in regola con il
versamento della quota sociale, ognuno dei quali ha diritto
ad un voto, ad eccezione dei soci minorenni. Ogni associato
potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato
con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più
di 2 deleghe.
2) L’Assemblea ordinaria indirizza
tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare
è di competenza dell’Assemblea ordinaria:
a) l’approvazione del bilancio
preventivo e del programma di attività sociale;
b) l’approvazione del bilancio
consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera
per la copertura di eventuali disavanzi;
c) nomina i componenti del Consiglio
direttivo;
d) delibera l’eventuale regolamento
interno e le sue variazioni;
e) delibera su tutti gli altri
oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
3) L’Assemblea ordinaria viene
convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta
all’anno per l’approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo
dell’anno precedente e del bilancio di previsione per l’anno
in corso entro 30 aprile di ogni anno nonché ogni qualvolta
lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli
associati ne ravvisino l’opportunità; in tale ultimo
caso gli stessi potranno proporre l’ordine del giorno e l’assemblea
dovrà essere convocata entro 30 giorni.
L’Assemblea ordinaria è
valida qualunque sia l’oggetto da trattare: in prima convocazione
quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza
dei soci iscritti a libro soci; in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei soci presenti o rappresentati, ad eccezione
di quanto previsto dal successivo punto 4) del medesimo articolo.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria si intendono approvate
con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti,
ammessi al voto.
4) L’Assemblea straordinaria
delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto
e sullo scioglimento dell’Associazione; per modificare lo statuto
e l’atto costitutivo occorre la presenza, sia in prima che in
seconda convocazione, di almeno ¾ (tre quarti) degli
associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
ammessi al voto. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione
e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza, sia in
prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ (tre quarti)
degli associati il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti)degli
associati, ammessi al voto.
5) L’Assemblea ordinaria e quella
straordinaria sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente
o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano
di età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente
dell’Assemblea nomina fra i soci, un segretario e, se lo ritiene
opportuno due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità
della convocazione e della costituzione dell’assemblea, il diritto
ad intervenire e la validità delle deleghe. Di ogni assemblea
viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali delle
assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
6) Le convocazioni devono essere
effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi al domicilio
dei soci almeno 15 giorni prima della data della riunione, mediante
lettera raccomandata A/R, oppure a mezzo fax o e-mail, con conferma
di ricezione, o mediante avviso pubblico da affiggersi nella
sede dell’Associazione almeno 30 giorni prima della data della
riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario
della prima e dell’eventuale seconda convocazione; la seconda
convocazione andrà effettuata almeno 24 ore dopo la prima
convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato
rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide
le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i
soci.
ART. 9
Il Consiglio direttivo
1) L’Associazione è amministrata
da un Consiglio Direttivo costituito da un numero di membri
non inferiore a 3 e non superiore a 7 nominati dall’Assemblea
dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo
rimangono in carica per un periodo di tempo di 3 anni e sono
rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente
gli associati maggiorenni. Nella sua prima adunanza il Consiglio
Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere
ed il Segretario.
Tutti gli incarichi sociali si
intendono esercitati a titolo gratuito.
2) Nel caso in cui, per dimissioni
o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio
decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere
alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che
rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio;
nell’impossibilità di attuare detta modalità,
il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in
carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale
ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio,
l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
3) Il Consiglio nomina al suo
interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un
Segretario.
Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta
il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza
degli altri consiglieri, senza formalità.
4) Al Consiglio Direttivo spetta:
a) la gestione dell’Associazione;
b) il reperimento dei fondi per
il raggiungimento dei fini associativi;
c) stabilire le date delle assemblee
ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare
l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga
richiesto dai soci;
d) curare l’esecuzione delle
deliberazioni dell’Assemblea;
e) predisporre lo schema di bilancio
preventivo ed il programma dell’attività sociale per
portarli in approvazione all’assemblea;
f) predisporre lo schema di bilancio
o rendiconto economico finanziario consuntivo e la relazione
di accompagnamento per portarli in approvazione all’assemblea;
g) deliberare sulle domande di
nuove adesioni;
h) deliberare l’esclusione dei
soci, nonché assumere le deliberazioni in merito al comportamento
dei soci durante l’attività sociale e adottare tutti
gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere
necessari;
i) redigere i regolamenti per
l’attività sociale;
l) determinare il valore delle
quote associative per portarlo in approvazione all’assemblea.
Il Consiglio può inoltre
delegare alcune delle sua attribuzioni ad uno o più dei
suoi componenti riuniti in un apposito comitato di gestione.
5) Il Consiglio direttivo è
presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente
e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6) Il Consiglio è convocato
almeno tre volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne
faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza
della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti. Per ogni seduta del consiglio
Direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali
del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal
Segretario.
7) Le convocazioni devono essere
effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15
giorni prima della data della riunione presso il domicilio dei
suoi membri, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data
e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale
o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente
valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri del Consiglio.
ART. 10
Cariche sociali
1) Il Presidente, nominato dal
Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso ed
eventualmente l’Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita
la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in
giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni
spettano al Vice-Presidente o, in assenza di entrambi al membro
anziano.
3) Il Presidente cura l’esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d’urgenza,
ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti
adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
4) Il Vice-Presidente sostituisce
il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in
quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.
5) Il Segretario dà esecuzione
alle deliberazioni del Presidente e del Comitato direttivo,
redige e conserva i verbali delle riunioni.
6) il Tesoriere cura l’Amministrazione
dell’Associazione; si incarica della riscossione delle entrate
e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali
se previsti, redige il bilancio di previsione ed il bilancio
o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle
proprietà dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi
su mandato del Comitato direttivo.
ART. 11
Norma finale
1) In caso di scioglimento dell’Associazione,
il patrimonio verrà devoluto ad Associazioni operanti
in identico o analogo settore per fini di utilità sociale.
ART. 12
Rinvio
1) Per quanto non espressamente
riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile
e ad altre norme di legge vigenti.
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